La divisione dei poteri

La divisione dei poteri

Fra poco si voterà in Italia per il Referendum sulla Giustizia. Spesso nel corso dei dibattiti viene citato Montesquieu, il più importante teorico della divisione dei poteriInternational Help spazio Cultura vi presenta una importante riflessione sulla teoria e l’opera del filosofo, a firma del prof. Marco Chiauzza. Buona lettura!

LA DIVISIONE DEI POTERI NEL PENSIERO DI MONTESQUIEU

Nell’opera Lo spirito delle leggi, pubblicata nel 1748, il pensatore francese Charles-Louis de Secondat, barone di Montesquieu, perfeziona la concezione costituzionale elaborata negli ultimi decenni del secolo precedente dall’inglese John Locke, e in particolare la dottrina della divisione dei poteri. Il filosofo individua tre fondamentali modelli istituzionali: la repubblica, la monarchia e il dispotismo. Egli non nasconde le proprie simpatie per i primi due, sulla base della considerazione che unicamente la repubblica e – sia pure in misura minore – la monarchia possono garantire la libertà degli individui. In realtà, a suo avviso questa viene pienamente tutelata soltanto nelle repubbliche, in cui il popolo è contemporaneamente sovrano e suddito, ma il suo senso di realismo gli impedisce di proporre quel modello istituzionale per gli Stati europei del Settecento. In effetti, il regime repubblicano nasce perlopiù in condizioni di frammentazione territoriale e risulta particolarmente adatto agli Stati piccoli. Per Montesquieu, le grandi monarchie del “vecchio continente” rappresentano invece una forma per alcuni aspetti intermedia fra i regimi repubblicani e quelli dispotici, dal punto di vista sia delle dimensioni territoriali, sia della libertà concessa ai sudditi. In particolare, rispetto al dispotismo proprio degli immensi imperi asiatici, la monarchia europea si caratterizza per il fatto di essere un tipo di governo temperato, cioè un regime nel quale il potere del sovrano presenta una serie di limitazioni.

Riprendendo e approfondendo le concezioni politiche di Locke, Montesquieu individua nella divisione dei poteri la migliore tutela della libertà dei cittadini. Rispetto al pensatore inglese, tuttavia, accanto al potere legislativo, esercitato da un’assemblea rappresentativa, e al potere esecutivo, nelle mani del re e dei ministri da lui nominati, Montesquieu ammette l’esistenza di un ordine giudiziario pienamente autonomo. I tre poteri si differenziano per lo specifico rapporto che ognuno ha con le leggi: il legislativo le discute e le approva, guardando al loro valore di norme generali e non agli interessi particolari; l’esecutivo governa in base a esse, applicando le norme generali ai casi particolari, senza averle esso stesso elaborate; infine il giudiziario, sempre fondandosi sulle leggi, giudica nei tribunali le cause penali, civili e amministrative. Pertanto, al fine di evitare possibili conflitti di interesse, Montesquieu non si limita a distinguere il corpo politico e il governo: a suo avviso è anche fondamentale che i magistrati siano indipendenti dalle possibili pressioni del potere politico. L’autonomia e il controllo reciproco fra legislativo, esecutivo e giudiziario definiscono così la situazione di equilibrio dei poteri che caratterizza la monarchia costituzionale.

“Quando nella stessa persona, o nello stesso corpo di magistratura, il potere legislativo è unito al potere esecutivo, non vi è libertà, perché si può temere che lo stesso monarca, o lo stesso senato, facciano leggi tiranniche per eseguirle tirannicamente. Non vi è nemmeno libertà se il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e dall’esecutivo. Se esso fosse unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libertà dei cittadini sarebbe arbitrario, perché il giudice sarebbe al tempo stesso legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice potrebbe avere la forza di un oppressore. Tutto sarebbe perduto se lo stesso uomo, o lo stesso corpo di maggiorenti, o di nobili, o di popolo, esercitasse questi tre poteri: quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni pubbliche e quello di giudicare i delitti o le controversie tra i privati” (Montesquieu, Lo spirito delle leggi, libro XI, cap. 6, in Opere complete, trad. it. di D. Felice, Bompiani, Milano 2013)

La dottrina della divisione, dell’indipendenza reciproca e del bilanciamento dei poteri nella formulazione che ne dà Montesquieu nella sua opera rappresenta uno dei princìpi fondamentali a cui si ispireranno i regimi costituzionali, fino a essere recepita negli assetti istituzionali di tutti i moderni Stati democratici.

Marco Chiauzza